Nei confronti dell’amministrazione dell’ente datore di lavoro, la responsabilità può essere solo extracontrattuale e mai contrattuale ex art. 2087 c.c.. Conseguenze sotto il profilo dell’onere della prova.

Sentenza Tribunale di Venezia del 9.8.2018

Nella sentenza in commento, resa dal Tribunale di Venezia in data 9.8.2018, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata dai congiunti di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, a seguito dell’inalazione di polveri di amianto a cui sarebbe stato esposto durante l’attività lavorativa, che gli attori hanno formulato nei confronti degli soli ex amministratori della società datrice di lavoro, per non aver “impedito l’uso dell’amianto da parte della società da loro diretta…trattandosi di lesioni al diritto all’incolumità personale, come il datore di lavoro che risponde a titolo sia contrattuale che aquiliano, rispondono a titolo aquiliano gli amministratori e i direttori generali”, il Giudice ha rigettato la domanda, affermando, sulla scorta di quanto statuito dal Supremo Collegio nella sentenza n.6125/94, che nei confronti dell’amministrazione dell’ente datore di lavoro, la responsabilità può essere solo extracontrattuale e dunque derivare dalla violazione del precetto del neminem laedere sancito dall’art. 2043 c.c., e giammai contrattuale ex art. 2087 c.c..

Partendo da tale postulato, il Tribunale ha evidenziato che gli attori non hanno assolto l’onere probatorio a loro carico, sottolineando che il testimoni hanno dichiarato che il lavoratore era sempre stato impiegato presso lo stabilimento di Fusina, escludendo che avesse mai lavorato a Marghera, come invece affermato dagli attori, ed evidenziando altresì che i testimoni escussi hanno sostanzialmente confermato i capitoli di prova formulati dai convenuti, relativi al fatto che il lavoratore non era mai stato esposto all’amianto.

Dice il Tribunale: “Dall’escussione dei testi è, pertanto, emerso che il (lavoratore ndr) si occupava dello svuotamento delle siviere e del successivo versamento dell’alluminio liquido all’interno dei forni presenti nel reparto fonderia e circa 2-3 volte al mese provvedeva alla pulitura di un forno fisso davanti alla quale era posizionata una lastra di amianto di circa un metro quadro che veniva rimossa e frantumata con un badile. E’ emerso che l’uso dell’amianto presso il reparto di fonderia dello stabilimento di Fusina, luogo in cui è stato accertato svolgere l’attività lavorativa il (lavoratore ndr), era stato eliminato dal 1980 o tra il 1980 e il 1983”, concludendo che non vi è prova che nel periodo in cui il convenuto da noi difeso aveva rivestito l’incarico di direttore generale, l’amianto fosse ancora utilizzato nelle attività cui il lavoratore era adibito presso lo stabilimento di Fusina.

Sulla base di tali attenta ed approfondita disamina di merito della controversia, la domanda è stata rigettata stante il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico degli attori.