Mala gestio impropria e necessità di collaborazione del danneggiato

CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE – ORDINANZA N. 12895/2020

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ha affrontato il tema della c.d. mala gestio impropria o, per meglio, dire, della responsabilità da colpevole ritardo, chiarendo le circostanze ostative alla mora della Compagnia assicurativa.

Preliminarmente occorre chiarire che la c.d. mala gestio impropria si differenzia dalla mala gestio propria in quanto, nel primo caso, l’assicuratore si rende inadempiente nei confronti del terzo danneggiato, mentre nel secondo l’obbligazione disattesa è quella scaturente dal contratto assicurativo, prevista cioè a favore dell’assicurato.

Il caso oggetto del giudizio della Corte di Cassazione rientra nella prima tipologia e si verifica allorquando l’assicuratore tiene un comportamento ingiustificatamente dilatorio, tale da non rispettare i termini di cui all’art. 145 D. Lgs. 209/2005, malgrado fosse stato messo nelle condizioni di determinarsi in ordine all’an e al quantum debeatur.

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte si è soffermata sull’onere della parte danneggiata che invoca il risarcimento ultra massimale, di mettersi a disposizione dell’assicuratore allo scopo di permettergli di effettuare la dovuta istruttoria.

Nel caso di specie, il danneggiato non solo non ha fornito prova dell’inutile decorso dello spazio deliberandi, ma con la propria condotta ha di fatto impedito alla compagnia di effettuare alcuna istruttoria, atteso che, nei giorni successivi al sinistro, si è trasferito all’estero, negando pertanto la possibilità per l’assicuratore di sottoporlo a perizia medico legale e, quindi, di determinarsi sul quantum.

Affinché si verifichi la mora della Compagnia assicurativa, è necessario quindi un comportamento collaborativo, o quantomeno non ostruzionistico, da parte del danneggiato.

La Suprema Corte dunque, preso atto che il decorso del termine di cui all’art. 145 C.d.A. è avvenuto per fatto imputabile al danneggiato e che tale valutazione, ad ogni modo, impone un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha rigettato il ricorso.

avv. Riccardo d’Amico