La tabella di Milano è criterio guida e non norma di diritto

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE

Nella sentenza in commento, il Supremo Collegio ha affermato che la Tabella di Milano non ha valore di legge ma costituisce un criterio guida, che integra il concetto di equità, finalizzato a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante.

Le Tabelle milanesi costituiscono sicuramente un utile parametro di verifica della legittimità dell’attività di giudizio, in quanto consentono – avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono – di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza della liquidazione equitativa al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l’integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici standard.

La portata della decisione è notevole, visto che non dovrebbero più essere ammessi ricorsi in Cassazione per violazione di legge ex art. 360 cpc, per il sol fatto che il Giudice di merito ha applicato una tabella diversa da quella milanese, come visto fare in moltissimi ricorsi in questi ultimi anni.

Quindi secondo la Cassazione, è lo scorretto esercizio del potere discrezionale che può essere censurato per vizio di violazione di legge ex art. 360 cpc, e non anche la diversa modulazione dei valori delle Tabelle di Milano, laddove il Giudice si sia mantenuto nel “range” tra misura minima e massima tabellare, e “la mancata applicazione delle Tabelle milanesi deve, comunque, ritenersi irrilevante laddove la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale – pure se operata con riferimento a Tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano – venga a riconoscere al danneggiato un importo sostanzialmente corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando quindi irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione”.

avv. Camilla Mastrangelo