Non vige l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento in caso di informativa antimafia sfavorevole

A seguito di informativa prefettizia tipica sfavorevole e in presenza di contratto già stipulato, il margine di valutazione discrezionale in capo alla stazione appaltante riguarda unicamente la ponderazione delle ragioni di ordine pubblico che, in via eccezionale, suggeriscono la conservazione del rapporto. Solo in questo caso la motivazione deve essere ampia e dettagliata al contrario quando la P.A. intenda aderire alla portata inibitoria dell’informativa, a giustificare il provvedimento di revoca, è sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva.