La “mannaia” della mancata attestazione di conformità nel ricorso per Cassazione

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE

Con la sentenza n. 11278/2020 la Corte di Cassazione affronta le problematiche connesse all’asseverazione della conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica a mezzo pec della sentenza impugnata e della c.d. prova di resistenza, giungendo a dichiarare improcedibile il ricorso.

Ricordiamo preliminarmente che la c.d. prova di resistenza deve essere fornita ogni qual volta la notifica del ricorso è successiva al termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata; al riguardo è stato infatti affermato che “pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, II° comma, numero 2, cpc), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, II° comma, cpc” (Cass.Civ. 17066/2013).

Nel caso oggetto della decisione in commento, il ricorrente aveva depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento, la copia analogica della decisione impugnata, estratta telematicamente e notificata a mezzo PEC a cura dello scrivente Studio quale difensore in grado d’appello di Unipolsai spa, priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter delle relate di notifica, non avendo fornito dunque prova della data in cui tale sentenza gli era stata notificata.

Né il ricorrente aveva provveduto a depositare fino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di Consiglio, la copia analogica con attestazione di conformità, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato allegati al messaggio, al fine di sanare tale mancanza.

Unipolsai spa è rimasta solo intimata, mentre il Comune controricorrente anch’esso non ha sanato tale mancanza.

La Suprema Corte dunque, dato atto che il ricorrente non risultava aver notificato il ricorso entro 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata, non fornendo NEMMENO la c.d. prova di resistenza, ha concluso dichiarando il ricorso stesso improcedibile.

avv. Camilla Mastrangelo