Domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado – Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE

Pubblichiamo la pronuncia con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata su una questione processuale da noi sollevata.

La questione aveva avuto origine dalla nostra eccezione di tardività della domanda di garanzia formulata dagli assicurati in appello, i quali non solo non l’avevano formulata mediante appello incidentale, ma non si erano nemmeno costituiti nei 20 giorni antecedenti l’udienza di prima comparizione.

La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento della nostra eccezione di tardività della domanda di garanzia, l’aveva dichiarata inammissibile.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute proprio su tale questione: se è pacifico che la parte rimasta vittoriosa nel merito in primo grado, non è tenuta a riproporre con appello incidentale le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, difettando il presupposto della soccombenza, avendo solo l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni mediante loro mera riproposizione ex art. 346 cpc, la questione del momento in cui tali domande devono essere riproposte in appello per essere considerate ammissibili, non era chiaro.

Il Supremo Collegio è dunque intervenuto sull’argomento, affermando il  seguente principio di diritto: “i diritto che risolve il dubbio interpretativo appena ricordato: nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 cpc), a riproporre ai sensi dell’art. 346 cpc le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado”.

Dunque secondo gli Ermellini, in mancanza di basi sistematiche che impongano di assimilare l’attività di riproposizione a quella di formulazione ex novo di domande ed eccezioni in appello (come previsto dall’art. 345, commi 1 e 2, cpc), non può operare il principio di preclusione, elaborato per selezionare le facoltà processuali esercitabili nella progressione del procedimento, per cui la visuale elettiva dell’art. 346 cpc sarebbe deviata in un ambito diverso da quello suo proprio, che va correttamente impostata sulla base della dicotomia difesa/eccezione ed altrettanto esattamente risolta nel senso della mera difesa.

Diversamente si finirebbe con l’attrarre nella disciplina dell’appello incidentale anche la riproposizione di domande condizionate e/o di eccezioni non altrimenti esaminate dal primo giudice.